Incitamento all’odio per l’orientamento sessuale
Il Tribunale federale ha confermato per la prima volta una condanna per discriminazione e incitamento all’odio per l’orientamento sessuale. In un’intervista filmata, pubblicata online nel 2021, il condannato ha formulato commenti sprezzanti nei confronti di una giornalista e della comunità omosessuale e lesbica. Con il linguaggio e i termini dispregiativi di cui si è avvalso, ha invitato i lettori a disprezzare la giornalista in particolare per il suo orientamento sessuale. Il suo messaggio era finalizzato a suscitare e alimentare sentimenti di odio fondati sull’orientamento sessuale.
Sentenza 6B_1323/2023; DTF 150 IV 292
Allocuzione del Consiglio federale sulle votazioni
Diffondendo alla radio SRF l’allocuzione del Consiglio federale sul « progetto Frontex » prima della votazione del 15 maggio 2022, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) non ha violato il principio della pluralità. Considerata la natura particolare delle allocuzioni del Consiglio federale, i requisiti in materia di pluralità sono meno stringenti rispetto a quelli posti ad altre trasmissioni aventi un legame con una votazione. Il pubblico è senz’altro in grado di riconoscere che le allocuzioni rientrano tra le attività informative del Consiglio federale e di considerarle quindi come tali. L’elettorato è abituato a formarsi una propria opinione indipendentemente dalle posizioni del Consiglio federale.
Sentenza 2C_871/2022; pubblicazione DTF prevista
Ex ministro dell’interno del Gambia a processo per crimini contro l’umanità
La Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto l’ex ministro dell’interno del Gambia autore colpevole dei reati di ripetuto omicidio intenzionale, tortura e sequestro di persona, ciascuno considerato crimine contro l’umanità, commessi in Gambia nel periodo tra il 2000 e il 2016, e lo ha condannato a una pena detentiva di 20 anni, come pure all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni. La competenza della Svizzera per reati commessi esclusivamente all’estero si basa sul principio della giurisdizione universale per il perseguimento dei crimini di diritto internazionale. Per quanto riguarda le accuse di violenza carnale come crimine contro l’umanità, la Svizzera non dispone di giurisdizione penale, poiché non è stato accertato un attacco sistematico o esteso contro la popolazione civile. Contro la sentenza, tutte le parti alla procedura hanno presentatoannuncio di appello.
Sentenza SK.2023.23
Le consegne di pasti non sono invii postali In quanto autorità di regolazione del mercato postale, la PostCom aveva qualificato le consegne di pasti tramite Uber e eat.ch come invii postali.
Di conseguenza, le due imprese avrebbero dovuto garantire ai propri dipendenti le condizioni di lavoro usuali nel settore delle poste ed elaborare un contratto collettivo di lavoro. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi di entrambe le imprese. Il tribunale ha stabilito che il trasporto di merci e collettame, in cui rientra anche la spedizione di pietanze, non è assoggettato alla legge sulle poste.
Sentenze A-4721/2021 e A-4350/2022
Comparis è considerata un intermediario assicurativo
Sul sito web comparis.ch gli utenti possono confrontare tra l’altro diversi tipi di assicurazione, e con un ulteriore clic hanno poi la possibilità di richiedere un’offerta direttamente all’impresa di assicurazioni in questione. Anche se l’ordinazione di un’offerta è effettuata tramite una società consociata, economicamente le attività delle due società sono necessariamente dipendenti l’una dall’altra. Per questo motivo, il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari secondo cui Comparis deve essere considerata come intermediario assicurativo.
Sentenza B-5886/2023
Violazione verosimile delbrevetto di Stromer
Il Tribunale federale dei brevettiha accolto un’istanzatendente all’adozione di misure provvisionali (cessazione, sequestro provvisorio) presentata dal produttore svizzero di biciclette elettriche Stromer nei confronti di una società concorrente. La Corte ritiene verosimile che il brevetto in causa sia giuridicamente valido e che l’assetto del prodotto concorrente nella zona forcella posteriore / asse posteriore / mozzo motore violi il brevetto della ditta Stromer. La società Stromer ha inoltre reso verosimile che l’immissione sul mercato del prodotto concorrente rischierebbe di causarle una perdita di cifra d’affari.
Sentenze S2023_004 e S2023_005