Il Parlamento emana norme di diritto sotto forma di leggi federali e
ordinanze. Le modifiche della Costituzione federale sono sottoposte al voto del
Popolo e dei Cantoni.
La Costituzione federale
definisce l’ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera. Il Popolo e i Cantoni decidono cosa figura nella Costituzione. Il Parlamento può elaborare modifiche della Costituzione, ma deve sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni. Tramite un’iniziativa popolare il Popolo può chiedere una modifica della Costituzione.
Le leggi federali
concretizzano la Costituzione. Sono emanate dal Parlamento, ma sottostanno al referendum facoltativo : se 50 000 aventi diritto di voto oppure otto Cantoni chiedono una votazione, la legge è sottoposta al voto del Popolo. La legge entra in vigore solo se approvata dalla maggioranza dei votanti.
Le ordinanze
completano le leggi. La maggior parte delle ordinanze è emanata dal Consiglio federale e dai dipartimenti. Non richiedono il coinvolgimento del Parlamento. Per le ordinanze importanti la commissione parlamentare competente può esigere che le sia sottoposto per parere il progetto dell’ordinanza in questione. Le ordinanze non sottostanno a referendum.