Compiti del Parlamento
Il Parlamento è responsabile della legislazione, dell’adozione del preventivo, dell’elezione dei membri delle supreme autorità federali e dell’alta vigilanza sul Consiglio federale, sull’Amministrazione federale e sui tribunali della Confederazione.
Legislazione
Legislazione
Il Parlamento emana norme di diritto sotto forma di leggi federali e ordinanze. Le modifiche della Costituzione federale sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni.
La Costituzione federale
definisce l’ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera. Il Popolo e i Cantoni decidono cosa figura nella Costituzione. Il Parlamento può elaborare modifiche della Costituzione, ma deve sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni. Tramite un’iniziativa popolare il Popolo può chiedere una modifica della Costituzione.
Le leggi federali
concretizzano la Costituzione. Sono emanate dal Parlamento, ma sottostanno al referendum facoltativo : se 50 000 aventi diritto di voto oppure otto Cantoni chiedono una votazione, la legge è sottoposta al voto del Popolo. La legge entra in vigore solo se approvata dalla maggioranza dei votanti.
Le ordinanze
completano le leggi. La maggior parte delle ordinanze è emanata dal Consiglio federale e dai dipartimenti. Non richiedono il coinvolgimento del Parlamento. Per le ordinanze importanti la commissione parlamentare competente può esigere che le sia sottoposto per parere il progetto dell’ordinanza in questione. Le ordinanze non sottostanno a referendum.

Elezione delle autorità federali
Elezione delle autorità federali
Per le elezioni il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria. Quest’ultima elegge i membri del Consiglio federale, i giudici federali e, in caso di guerra, il generale. Durante la sessione invernale l’Assemblea federale elegge per un anno fra i membri del Consiglio federale il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale. L’Assemblea federale plenaria elegge anche il cancelliere della Confederazione, che funge da capo dello Stato maggiore del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Controllo del preventivo e alta vigilanza
Controllo del preventivo e alta vigilanza
Il Parlamento detiene la sovranità in materia finanziaria: adotta il preventivo per l’anno successivo, prende atto del piano finanziario del Consiglio federale e approva il consuntivo dell’anno precedente. Il Parlamento decide il preventivo durante la sessione invernale. L’oggetto passa velocemente da una Camera all’altra. Nel caso in cui le due Camere non riescano ad accordarsi su una posizione, prevale l’importo più basso. L’alta vigilanza è esercitata dalle Commissioni delle finanze, dalle Commissioni della gestione nonché dalle loro delegazioni, che verificano il lavoro del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e dei tribunali della Confederazione e ne esaminano così con attenzione l’efficienza.

Il termine che designa il Parlamento è «Assemblea federale», come indicato ad esempio nell’articolo 148 della Costituzione federale: «L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.»
Le norme di diritto sono emanate sotto forma di leggi federali e ordinanze. Gli altri atti sono i «decreti federali». Solo contro pochissime leggi federali viene lanciato il referendum. I decreti federali semplici e le ordinanze non possono essere bloccati con referendum.
Durante la 51a legislatura (2019–2023) il Parlamento ha emanato 515 atti normativi:
187 leggi federali
83 decreti federali
229 decreti federali semplici
16 ordinanze