La genesi di una nuova legge
La genesi di una nuova legge richiede tempo e prevede diverse fasi. Al processo legislativo partecipano diversi attori. Solo quando tutti hanno contribuito e solo quando il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno raggiunto un’intesa sul suo tenore, la legge può essere messa in vigore dal Consiglio federale. Ma solo se il Popolo è d’accordo.
Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale

1 Impulso
L’impulso per una nuova legge proviene dal Consiglio federale o dal Parlamento (con un’iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato). Anche i Cantoni possono chiedere una nuova legge (iniziativa cantonale).
2 Avamprogetto
Il Consiglio federale incarica il dipartimento in questione di elaborare un avamprogetto di legge, sul quale tutti i dipartimenti e gli uffici interessati sono chiamati a esprimersi (consultazione degli uffici).
3 Consultazione
Il dipartimento in questione sottopone l’avamprogetto al Consiglio federale che apre la consultazione: tutti i cittadini, i Cantoni e i Comuni nonché i partiti, le associazioni, i sindacati, le chiese e i gruppi di interesse possono esprimersi sull’avamprogetto.
4 Disegno
Il dipartimento in questione rielabora l’avamprogetto e lo adegua in base ai risultati della consultazione. Successivamente sottopone il disegno di legge al Consiglio federale.
5 Messaggio del Consiglio federale
Il Consiglio federale esamina il disegno di legge e lo trasmette al Parlamento.
Il Parlamento

6 Esame preliminare da parte della commissione della Camera prioritaria
I presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati decidono se il progetto verrà dapprima trattato nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati. Una commissione della Camera prioritaria discute il testo e presenta una proposta al suo Consiglio (Camera prioritaria).
7 Esame della Camera prioritaria (ad es. Consiglio nazionale)
La Camera prioritaria ha tre possibilità: può considerare la legge superflua e non entrare in materia sul progetto, rinviare il testo incaricando il Consiglio federale o la commissione di rielaborarlo oppure deliberare in dettaglio e prendere una decisione.
8 Esame preliminare da parte della commissione della seconda Camera
La commissione della seconda Camera esamina il testo adottato dalla Camera prioritaria e presenta una proposta al suo Consiglio (seconda Camera).
9 Esame della seconda Camera (ad es. Consiglio degli Stati)
La seconda Camera ha le stesse opzioni della Camera prioritaria: non entrata in materia, rinvio o esame di dettaglio e decisione.
10 Appianamento delle divergenze nella Camera prioritaria
Se la decisione del Consiglio nazionale diverge da quella del Consiglio degli Stati, si avvia una procedura di appianamento delle divergenze. La commissione della Camera prioritaria presenta una proposta al suo Consiglio.
11 Appianamento delle divergenze nella seconda Camera
Dopo la discussione e la votazione su questa proposta, la commissione della seconda Camera incaricata dell’esame tratta le divergenze rimanenti e presenta una proposta al suo Consiglio.
12 Conferenza di conciliazione
Se dopo tre deliberazioni il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno ancora raggiunto un’intesa, ha luogo una conferenza di conciliazione. Questa si compone di membri delle commissioni incaricate dell’esame. Insieme cercano un’intesa che viene sottoposta prima alla Camera prioritaria e poi alla seconda Camera.
13 Votazione finale nella Camera prioritaria e nella seconda Camera
Raggiunta l’intesa, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati passano alla votazione finale. Il Parlamento decide la nuova legge.
Il Popolo svizzero

14 Referendum facoltativo
La legge decisa dal Parlamento viene presentata al Popolo che ha l’ultima parola («Referendum»: dal latino convocatio ad referendum, ossia convocazione per riferire à pag. 22). Se entro 100 giorni non viene lanciato un referendum contro questa legge, il Consiglio federale può metterla in vigore.
15 Votazione popolare
Se il referendum contro la legge è riuscito, il Popolo è chiamato a votare.
16 Entrata in vigore
Se la maggioranza dei votanti approva la nuova legge, il Consiglio federale può metterla in vigore.
Pietre miliari nella legislazione nazionale
1919 Sistema
proporzionale per le elezioni del Consiglio nazionale
1948 AVS (assicurazione per la vecchiaia e pr i superstiti)
1971 Suffragio
femminile
2000 Revisione
totale della Costituzione federale
2000 Accordi
bilaterali con l’UE
2002 Adesione
all’ONU