IL CONSIGLIO NAZIONALE E IL CONSIGLIO DEGLI STATI
Il Parlamento svizzero, l’organo legislativo, è costituito di due Camere che, pur essendo equiparate, hanno caratteristiche diverse: nel Consiglio nazionale – la Camera bassa – siedono i deputati del Popolo e nel Consiglio degli Stati – la Camera alta – siedono i rappresentanti dei Cantoni. Assieme queste due Camere formano l’Assemblea federale plenaria. I 246 membri del Parlamento rappresentano le diverse comunità linguistiche, i vari partiti, interessi, convinzioni e regioni del nostro Paese.
I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano i circa 8 milioni di abitanti della Svizzera; ciascun membro rappresenta quindi circa 42 000 persone. La delegazione più numerosa è quella del Cantone di Zurigo, con 35 membri. Dal momento che la Costituzione federale conferisce a ogni Cantone il diritto di avere almeno un seggio, anche Appenzello Interno – con 16 000 abitanti – invia un rappresentante a Berna.
I 46 membri del Consiglio degli Stati rappresentano il loro Cantone o Stato. Ognuno di essi ha due deputati, ma anche in questo caso c’è un’eccezione: in quanto ex Semicantoni, Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno hanno diritto ciascuno a un solo seggio. I membri del Consiglio degli Stati sono eletti direttamente dal Popolo.
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono di norma in sessioni separate. Vi sono tuttavia delle questioni che trattano congiuntamente, quali l’elezione del Consiglio federale e dei giudici federali. L’Assemblea federale esercita quindi il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni. Si tratta di una peculiarità del tutto svizzera: a differenza di quanto avviene in altri Paesi il Governo e la Corte suprema sono eletti dal Parlamento. Le decisioni del Parlamento non sottostanno alla giurisdizione di alcun Tribunale. Inoltre il Parlamento non può essere sciolto prima del termine della legislatura in corso.
L’Assemblea federale plenaria si riunisce nella sala del Consiglio nazionale. Mentre i membri del Consiglio nazionale siedono ai loro posti abituali, i consiglieri agli Stati si accomodano in fondo alla sala, nei posti ordinati per Cantone. Il presidente di turno del Consiglio nazionale dirige l’Assemblea federale plenaria ed è perciò considerato primo cittadino svizzero.
Un sistema bicamerale non è una cosa scontata: in molti Paesi il Parlamento è infatti costituito da una sola Camera. Di regola nei Paesi con un Parlamento bicamerale la Camera «bassa», dove in generale siedono i rappresentanti del popolo, dispone di maggior potere rispetto alla Camera «alta», dove sovente i deputati rappresentano le regioni del Paese. In Svizzera invece le due Camere hanno le stesse competenze, deliberano allo stesso modo sui medesimi oggetti, anche per quanto concerne le finanze. In una prima fase i diversi oggetti vengono attribuiti in alternanza a una delle due Camere. Successivamente però le decisioni parlamentari sono valide solo quando sono accolte da entrambe le Camere. Anche i singoli membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno gli stessi diritti e possono presentare proposte di legge o di incarichi da affidare al Consiglio federale.
Sovente i risultati delle votazioni nelle due Camere sono discordanti a causa della loro diversa composizione politica. In questo contesto esercitano un influsso anche le differenti dimensioni delle due Camere: i 46 membri del Consiglio degli Stati possono prendere la parola in modo spontaneo in merito a qualsiasi oggetto in discussione, mentre i 200 membri del Consiglio nazionale devono rispettare un regolamento complesso che non lascia praticamente spazio alle dichiarazioni spontanee. Per questi motivi la presentazione di argomenti validi può influire più facilmente sul risultato delle votazioni al Consiglio degli Stati piuttosto che al Consiglio nazionale.
Spesso ci vuole diverso tempo prima che le due Camere riescano ad accordarsi perfettamente sul tenore di una legge. Quando la decisione è presa e supera un eventuale referendum, il testo è però consolidato.
Ulteriori informazioni sul Parlamento: